Art. 131.
               Settori soggetti a disciplina speciale

    1.  Gli  interventi  a favore della aeroportualita' turistica del
Veneto  restano  disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988,
n.  62  "Interventi  a  favore  della  aeroportualita'  turistica nel
Veneto" e successive modificazioni.
    2.  L'adesione  della  Regione del Veneto all'associazione Centro
internazionale  di  studi sull'economia turistica, resta disciplinata
dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione
del   Veneto   all'associazione   "Centro   internazionale  di  studi
sull'economia turistica" promossa dall'universita' di Venezia".
    3.  Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio
dei  comuni  della  provincia  di  Belluno ai sensi dell'art. 8 della
legge  9  gennaio  1991,  n.  19  e  successive  modificazioni, resta
disciplinata  dalla  legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi
in  favore  delle  imprese  ubicate  nel  territorio dei comuni della
provincia  di  Belluno  ai  sensi  dell'art. 8, della legge 9 gennaio
1991, n. 19 e successive modificazioni.
    4.    La    tutela    e    la   regolamentazione   dei   campeggi
educativo-didattici  restano  disciplinati  dalla  legge regionale 13
aprile  1995,  n.  21  "norme per la tutela e la regolamentazione dei
campeggi educativo didattici" e successive modificazioni.
    5.  L'attivita'  agrituristica  resta  disciplinata  dalla  legge
regionale  18  aprile  1997,  n.  9 "nuova disciplina per l'esercizio
dell'attivita' agrituristica" e successive modificazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 4 novembre 2002
                                GALAN
    (Omissis).