Art. 131. Settori soggetti a disciplina speciale 1. Gli interventi a favore della aeroportualita' turistica del Veneto restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi a favore della aeroportualita' turistica nel Veneto" e successive modificazioni. 2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro internazionale di studi sull'economia turistica, resta disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica" promossa dall'universita' di Venezia". 3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni. 4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano disciplinati dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici" e successive modificazioni. 5. L'attivita' agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "nuova disciplina per l'esercizio dell'attivita' agrituristica" e successive modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 4 novembre 2002 GALAN (Omissis).