Art. 16. Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale 1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali viene adottato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle province e del comitato di cui all'art. 2, comma 2. 2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad applicarsi il piano triennale di promozione turistica vigente.