Art. 16.
 Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale

    1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici
locali  viene  adottato  dalla  giunta regionale entro novanta giorni
dalla  entrata  in  vigore  della presente legge, acquisito il parere
delle province e del comitato di cui all'art. 2, comma 2.
    2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di
sviluppo  dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad
applicarsi il piano triennale di promozione turistica vigente.