Art. 17.
                Programma di accoglienza del turista

    1.   La  provincia  esercita  funzioni  di  programmazione  nelle
attivita'   di  informazione,  accoglienza,  assistenza  turistica  e
promozione  delle  singole localita' e dei prodotti tipici locali per
l'ambito territoriale regionale.
    2.  La  provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il
periodo  di riferimento predispone, sentita la conferenza provinciale
permanente   del   turismo  di  cui  all'art.  19,  il  programma  di
accoglienza  del  turista  e  lo  trasmette al comitato di promozione
indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, comma 2; il programma e'
approvato entro il 30 novembre dello stesso anno ed e' trasmesso alla
giunta  regionale  per  la  diffusione tramite il sistema informativo
turistico.
    3.  Il  programma  di  accoglienza  del turista, avente validita'
almeno annuale, individua:
      a) gli  obiettivi  relativi all'attivita' promozionale locale e
all'istituzione   degli  uffici  di  informazione  e  di  accoglienza
turistica  e  di  tutela  del  consumatore  anche  in rapporto con le
associazioni dei consumatori;
      b) gli  interventi,  le  attivita'  e  le  iniziative a valenza
turistica territoriale;
      c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
    4.  In  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge  si
prescinde  dal  parere  della  conferenza  provinciale permanente del
turismo.