Art. 19.
            Conferenza provinciale permanente del turismo

    1.  Al  fine  di  assicurare la partecipazione ed il collegamento
funzionale  con  gli  enti  locali  e  le  rappresentanze economiche,
sociali   ed  imprenditoriali  delle  attivita'  turistiche  in  ogni
provincia,  e'  istituita  la  conferenza  provinciale permanente del
turismo.
    2.  La  conferenza e' costituita con decreto del Presidente della
provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale.
    3. La conferenza e' composta da:
      a) presidente   della  provincia  o  assessore  provinciale  al
turismo suo delegato che la presiede;
      b) due    consiglieri    comunali   in   rappresentanza   delle
amministrazioni    comunali    presenti    nell'ambito   territoriale
provinciale  designati  dalla  assemblea  dei  sindaci  convocati dal
sindaco del comune capoluogo di provincia;
      c) un  rappresentante  della  comunita'  montana  operante  nel
territorio  di  competenza  provinciale  o, qualora si tratti di piu'
comunita',  un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti
delle  comunita'  montane interessate, convocata dal presidente della
provincia  o  dall'assessore provinciale al turismo. Nel caso non sia
operante  alcuna  comunita'  montana si provvede alla designazione di
un'ulteriore rappresentante dei comuni;
      d) due  ulteriori  rappresentanti  designati dalla provincia di
cui uno in rappresentanza delle minoranze;
      e) i   presidenti   delle  strutture  associate  di  promozione
turistica di cui all'art. 7 presenti nel territorio provinciale;
      f) due   rappresentanti   designati  dalle  associazioni  degli
operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio
provinciale;
      g) un   rappresentante   designato   dalle  associazioni  degli
operatori  turistici  delle  attivita' complementari o professionali,
operanti nel territorio provinciale;
      h) un  rappresentante  designato dalle organizzazioni sindacali
operanti nel territorio provinciale;
      i) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative
operanti nel territorio provinciale;
      l) due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel
registro  regionale  delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge  regionale 30 agosto 1993, n. 40 "norme per il riconoscimento e
la  promozione  delle  organizzazioni  di  volontariato" e successive
modificazioni,  aventi come finalita' statutaria prevalente, anche se
non esclusiva, l'attivita' turistica;
      m) un  rappresentante  designato  dalle  associazioni  pro-loco
operanti nel territorio provinciale;
      n) un  rappresentante  designato  dalla  camera  di  commercio,
industria. artigianato e agricoltura competente per territorio;
      o) un  rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito
territoriale provinciale;
      p) un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti
nell'ambito territoriale provinciale;
      q) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
      r) un rappresentante designato dal Touring Club italiano.
    4.  La  conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula
proposte  e  fornisce  pareri  alla  provincia ai sensi dell'art. 17,
comma 2.
    5.  I  rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g),
h), i), l), o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico.
    6.  La  conferenza  e'  comunque  validamente  costituita  con la
designazione  di  almeno  la  meta' dei componenti previsti. La prima
seduta della conferenza e' convocata dal presidente della provincia o
dall'assessore delegato.
    7.  La  conferenza  delibera validamente con almeno la meta' piu'
uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.