Art. 19. Conferenza provinciale permanente del turismo 1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attivita' turistiche in ogni provincia, e' istituita la conferenza provinciale permanente del turismo. 2. La conferenza e' costituita con decreto del Presidente della provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale. 3. La conferenza e' composta da: a) presidente della provincia o assessore provinciale al turismo suo delegato che la presiede; b) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale provinciale designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune capoluogo di provincia; c) un rappresentante della comunita' montana operante nel territorio di competenza provinciale o, qualora si tratti di piu' comunita', un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunita' montane interessate, convocata dal presidente della provincia o dall'assessore provinciale al turismo. Nel caso non sia operante alcuna comunita' montana si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei comuni; d) due ulteriori rappresentanti designati dalla provincia di cui uno in rappresentanza delle minoranze; e) i presidenti delle strutture associate di promozione turistica di cui all'art. 7 presenti nel territorio provinciale; f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale; g) un rappresentante designato dalle associazioni degli operatori turistici delle attivita' complementari o professionali, operanti nel territorio provinciale; h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali operanti nel territorio provinciale; i) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative operanti nel territorio provinciale; l) due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, aventi come finalita' statutaria prevalente, anche se non esclusiva, l'attivita' turistica; m) un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio provinciale; n) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria. artigianato e agricoltura competente per territorio; o) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale provinciale; p) un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale provinciale; q) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale; r) un rappresentante designato dal Touring Club italiano. 4. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula proposte e fornisce pareri alla provincia ai sensi dell'art. 17, comma 2. 5. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g), h), i), l), o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico. 6. La conferenza e' comunque validamente costituita con la designazione di almeno la meta' dei componenti previsti. La prima seduta della conferenza e' convocata dal presidente della provincia o dall'assessore delegato. 7. La conferenza delibera validamente con almeno la meta' piu' uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.