Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie; b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto; c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni; d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'art. 7, per quanto attiene le attivita' finanziate dalla Regione; e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea. nonche' incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale cosi' come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di societa' a partecipazione regionale. 2. Per l'attivita' di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo e' costituito un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'art. 7 e i presidenti delle province o loro delegati. Il comitato e' convocato e presieduto dall'assessore regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo. 3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.