Art. 2.
                       Funzioni della Regione

    1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
      a) programmazione  e  coordinamento delle iniziative turistiche
di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
      b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e
complessiva del turismo veneto;
      c) coordinamento   della   raccolta  per  l'elaborazione  e  la
diffusione  delle  rilevazioni  e  delle  informazioni concernenti la
domanda   e   l'offerta   turistica   regionale   in  tutte  le  loro
articolazioni;
      d) verifica    dell'efficacia    ed    efficienza   dell'azione
promozionale delle strutture associate, di cui all'art. 7, per quanto
attiene le attivita' finanziate dalla Regione;
      e) attuazione  degli interventi finanziati dall'Unione europea.
nonche'  incentivazione  in  via  ordinaria e straordinaria in ordine
alla   realizzazione,   riqualificazione,  ammodernamento  dei  beni,
impianti  e  servizi  turistici  gestiti dalle imprese e dai soggetti
pubblici  e  privati  che  operano nel sistema dell'offerta regionale
cosi'   come   definito   dalla   legislazione  e  dai  documenti  di
programmazione,  comprendendo  le  agevolazioni finanziarie ordinarie
tramite   assegnazioni   di   sovvenzioni,  contributi,  agevolazioni
creditizie,  prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento,
anche avvalendosi di societa' a partecipazione regionale.
    2.  Per  l'attivita' di programmazione, indirizzo e coordinamento
delle  iniziative  regionali  in  materia di turismo e' costituito un
comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate
di  cui  all'art. 7 e i presidenti delle province o loro delegati. Il
comitato  e'  convocato  e  presieduto  dall'assessore  regionale  al
turismo  o,  in  sua  vece, da un dirigente della struttura regionale
competente in materia di turismo.
    3.  Il  comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti
di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.