Art. 21. Riparto fondi tra le province 1. La ripartizione dei fondi tra le province e' effettuata sulla base della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "organizzazione turistica della Regione" a valere sul fondo gia' destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al finanziamento dell'attivita' di promozione APT.