Art. 21.
                    Riparto fondi tra le province

    1.  La ripartizione dei fondi tra le province e' effettuata sulla
base  della  media  dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001
alle  aziende  di promozione turistica di cui alla legge regionale 16
marzo  1994,  n. 13 "organizzazione turistica della Regione" a valere
sul   fondo  gia'  destinato  al  funzionamento  della  rete  APT-IAT
regionali e al concorso al finanziamento dell'attivita' di promozione
APT.