Art. 24.
                     Superfici e cubatura minime

    1.  In  materia  di  superfici  e  cubature  minime si applica la
disciplina  prevista dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102,  e  successive  modificazioni;  per le strutture esistenti alla
data  di  entrata  in  vigore del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, e'
consentita  una  riduzione  della  superficie  e della cubatura delle
stanze  a  un  letto  e  delle  camere  a  due  o  piu' letti fino al
venticinque  per cento nelle strutture alberghiere classificate a una
stella,  due  stelle  o  tre  stelle  e fino al venti per cento nelle
strutture  alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o
cinque  stelle  lusso.  La  cubatura minima delle stanze d'albergo e'
determinata  dal  prodotto  della  superficie  minima  come  definito
dall'art.  7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97,  per  l'altezza  minima  fissata  dai  regolamenti  edilizi o dai
regolamenti  d'igiene  comunali. L'altezza minima interna utile delle
camere  d'albergo  non  puo'  essere  comunque inferiore ai parametri
previsti  dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 5 luglio
1975.