Art. 24. Superfici e cubatura minime 1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, e' consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o piu' letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto della superficie minima come definito dall'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975.