Art. 25. Strutture ricettive extralberghiere 1. Sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; c) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast; d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) le attivita' ricettive in residenze rurali; g) le case per ferie; h) gli ostelli per la gioventu'; i) le foresterie per turisti; l) le case religiose di ospitalita'; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini. 2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F) parte prima, composte da non piu' di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate. 3. Sono attivita' ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F, parte prima composte da non piu' di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui al presente comma, possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda. 4. Sono attivita' ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F), parte seconda. 5. Sono unita' abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall'allegato F), parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta. 6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all'allegato F), parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validita' non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi. 7. Sono attivita' ricettive in residenze rurali e possono assumere la denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F), parte quinta composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. 8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G), attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono altresi' essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione case per ferie e' consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi qualora si tratti di attivita' ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi e' assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico e medico ed e' comunque garantita, anche tramite specifica convenzione, l'assistenza sanitaria per le necessita' di pronto intervento. 10. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G) attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute. 11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalita' di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni all'anno, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive. 12. Sono case religiose di ospitalita' le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G) caratterizzate dalle finalita' religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalita' a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalita' stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. 13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita' finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle. 14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G), aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimita' di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilita' pubblica. 16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G) ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficolta' di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della localita', in proprieta' o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata. 17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.