Art. 25.
                 Strutture ricettive extralberghiere

    1. Sono strutture ricettive extralberghiere:
      a) gli esercizi di affittacamere;
      b) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;
      c) le  attivita'  ricettive  a  conduzione  familiare  -  bed &
breakfast;
      d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;
      e) le strutture ricettive - residence;
      f) le attivita' ricettive in residenze rurali;
      g) le case per ferie;
      h) gli ostelli per la gioventu';
      i) le foresterie per turisti;
      l) le case religiose di ospitalita';
      m) i centri soggiorno studi;
      n) le residenze d'epoca extralberghiere;
      o) i rifugi escursionistici;
      p) i rifugi alpini.
    2.  Sono  esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall'allegato F)
parte prima, composte da non piu' di sei camere, ciascuna con accesso
indipendente  dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non
piu' di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali
sono   forniti   alloggio  ed  eventualmente  servizi  complementari,
compresa  l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle
persone alloggiate.
    3.  Sono  attivita'  ricettive  in  esercizi  di  ristorazione le
strutture  che  forniscono  i  servizi  minimi  ed  in  possesso  dei
requisiti  previsti dall'allegato F, parte prima composte da non piu'
di  sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali,
gestite  in  modo  complementare  all'esercizio di ristorazione dallo
stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di
ristorazione di cui al presente comma, possono utilizzare in aggiunta
alla propria denominazione la dizione locanda.
    4.  Sono  attivita'  ricettive  a  conduzione  familiare  - bed &
breakfast  le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi
della  loro  organizzazione familiare, utilizzano parte della propria
abitazione,  fino  a  un  massimo  di tre camere, fornendo alloggio e
prima  colazione ed i servizi minimi previsti dall'allegato F), parte
seconda.
    5.  Sono  unita'  abitative ammobiliate a uso turistico le case o
gli  appartamenti,  arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi,  dati  in  locazione  ai  turisti,  nel corso di una o piu'
stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
e  non  superiore  a  sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi
minimi previsti dall'allegato F), parte terza senza la prestazione di
alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a
uso turistico possono essere gestite:
      a) in forma imprenditoriale;
      b) in  forma  non  imprenditoriale,  da  coloro  che  hanno  la
disponibilita'  fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza
organizzazione  in  forma  di  impresa.  La  gestione  in  forma  non
imprenditoriale  viene  attestata  mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 "testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa"  da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle
unita' abitative di cui al presente articolo;
      c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed
immobiliari    turistiche    che    intervengono   quali   mandatarie
sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate ad uso
turistico   sia   in   forma   imprenditoriale   che   in  forma  non
imprenditoriale,  alle  quali  si  rivolgono  i titolari delle unita'
medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
    6.   Sono   strutture  ricettive-residence  i  complessi  unitari
costituiti  da  uno  o  piu'  immobili  comprendenti appartamenti che
forniscono  i  servizi  minimi  di  cui all'allegato F), parte quarta
arredati  e  dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti
in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti
aventi  validita'  non  inferiore a tre giorni e non superiore ai sei
mesi.
    7.  Sono  attivita'  ricettive  in  residenze  rurali  e  possono
assumere  la  denominazione di country house le strutture localizzate
in  ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno
di  almeno  5.000  metri  quadrati  da  utilizzare  per  l'animazione
sportivo-ricreativa  che  forniscono  i servizi minimi ed in possesso
dei  requisiti  previsti  dall'allegato  F), parte quinta composte da
camere  con  eventuale  angolo cottura, che dispongono di servizio di
ristorazione  aperto  al  pubblico  e con il limite massimo di trenta
coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
    8.  Sono  case  per ferie le strutture ricettive che forniscono i
servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all'allegato G),
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori
dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti
religiosi,  operanti  senza  fine  di  lucro, per il conseguimento di
finalita'  sociali,  culturali,  assistenziali, religiose o sportive,
nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro
familiari.  Nelle  case  per  ferie  possono altresi' essere ospitati
dipendenti  e  relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli
enti  di  cui  al  presente  comma  con  i  quali sia stata stipulata
apposita convenzione.
    9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla
dizione  case  per  ferie e' consentita la denominazione di centri di
vacanze   per  ragazzi  qualora  si  tratti  di  attivita'  ricettive
caratterizzate  dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani
al  di  sotto  dei  quattordici  anni,  aperte nei periodi di vacanze
estive  e/o  invernali,  finalizzate  oltre  che  al  soggiorno, allo
sviluppo  sociale  ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi e'
assicurata  la  presenza  continuativa di personale specializzato nei
settori  pedagogico  e medico ed e' comunque garantita, anche tramite
specifica  convenzione,  l'assistenza  sanitaria per le necessita' di
pronto intervento.
    10.  Sono  ostelli  per  la gioventu' le strutture ricettive, che
forniscono  i  servizi  minimi  ed in possesso dei requisiti previsti
all'allegato  G)  attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per
periodi  limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in
forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.
    11.   Sono   foresterie   per   turisti  le  strutture  ricettive
normalmente   adibite   a   collegi,  convitti,  istituti  religiosi,
pensionati  e,  in  genere,  tutte  le  altre  strutture  pubbliche o
private,  gestite  senza finalita' di lucro che, anche in deroga alle
disposizioni  di  cui  alla  presente  legge, previa comunicazione al
comune  e  per  periodi  non  superiori  a  sessanta giorni all'anno,
offrono  ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati da enti
e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile,
per  il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali,
religiose e sportive.
    12. Sono case religiose di ospitalita' le strutture ricettive che
forniscono  i  servizi  minimi  ed in possesso dei requisiti previsti
all'allegato  G)  caratterizzate  dalle finalita' religiose dell'ente
gestore  che  offre,  a pagamento, ospitalita' a chiunque lo richieda
nel  rispetto  del  carattere religioso dell'ospitalita' stessa e con
accettazione  delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni
di servizio.
    13.  Sono  centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite
da  enti  pubblici,  associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti
privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'
finalizzata  all'educazione  e  formazione  in  strutture  dotate  di
adeguata  attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e  convegnistica
specializzata,  con  camere  per il soggiorno degli ospiti dotate dei
requisiti  previsti  per  le strutture alberghiere classificate a due
stelle.
    14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere
classificate,  ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico  e  architettonico,  dotate  di  mobili e arredi d'epoca o di
particolare  livello  artistico,  idonee ad una accoglienza altamente
qualificata.
    15.   Sono  rifugi  escursionistici  le  strutture  ricettive  in
possesso  dei  requisiti previsti all'allegato G), aperte al pubblico
idonee  ad  offrire  ospitalita'  e  ristoro ad escursionisti in zone
montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade
o  da  altri  mezzi  di  trasporto  ordinari, anche in prossimita' di
centri  abitati  ed  anche  collegate  direttamente  alla  viabilita'
pubblica.
    16.  Sono  rifugi  alpini  le strutture ricettive in possesso dei
requisiti  previsti  all'allegato G) ubicate in montagna, a quota non
inferiore  a  1.300  metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a
1.000  metri,  quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in
relazione  alla  posizione topografica, alle difficolta' di accesso e
alla  importanza turistico-alpinistica della localita', in proprieta'
o  in  gestione  di  privati  o di enti o associazioni senza scopo di
lucro  operanti  nel  settore  dell'alpinismo e dell'escursionismo. I
rifugi  alpini  sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il
soccorso  alpino  e  devono essere custoditi e aperti al pubblico per
periodi  limitati  nelle  stagioni  turistiche.  Durante i periodi di
chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero
di  fortuna,  convenientemente  dotato,  sempre  aperto e accessibile
dall'esterno  anche  in  caso  di  abbondanti  nevicate  e durante il
periodo  di  apertura  stagionale il servizio di ricovero deve essere
comunque garantito per l'intero arco della giornata.
    17.  Le  strutture  ricettive  di cui al presente articolo devono
essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.