Art. 29.
Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto

    1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai
requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di
cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:
      a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;
      b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.
    2.  In  alternativa  alla  dizione di campeggio puo' essere usata
quella di camping.
    3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:
      a) la   denominazione   aggiuntiva   di  transito,  qualora  si
rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per
frazioni  di  giornata. Essi possono essere ubicati in prossimita' di
snodi  stradali,  di  citta' d'arte e di altre localita' di interesse
storico,   culturale,  archeologico,  ambientale  e  paesaggistico  e
possono  essere  anche abbinati ad attivita' di stazione di servizio,
di  ristorazione,  di  ricettivita'  alberghiera,  di parcheggio e di
altre attivita' di servizio generale ai viaggiatori;
      b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano
dotate   di  rilevanti  impianti  e  servizi  sportivi,  di  svago  e
commerciali.