Art. 3.
                       Funzioni delle province

    1. La provincia svolge le seguenti funzioni:
      a) presentazione,  entro  il  31 marzo dell'anno antecedente il
triennio  di  riferimento,  di  proposte  per  la predisposizione del
programma triennale di cui all'art. 14;
      b) verifica,  nel  quadro  della  legislazione  regionale,  dei
livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
      c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione
delle singole localita' fatta nell'ambito territoriale della Regione.
La  promozione delle singole localita' e' funzionale all'attivita' di
informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
      d) rilevazione  e  trasmissione  alla  Regione dei dati e delle
informazioni   relativi   al  territorio  di  competenza  secondo  le
procedure  individuate  dal  sistema  informativo turistico regionale
(SIRT);
      e) classificazione   di   tutte   le   tipologie  di  strutture
ricettive,  ivi  comprese  quelle  adibite a residenza d'epoca, sulla
base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
      f) rilevazione  delle attrezzature e dei prezzi delle strutture
ricettive ai fini della loro pubblicazione;
      g) accertamento  dei  requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dalla  legge  con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed
associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
      h) indizione  ed espletamento degli esami di abilitazione delle
professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
      i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;
      l) incentivazione  delle associazioni pro-loco, dei loro organi
associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
      m) incentivazione  delle sezioni del Club alpino italiano (CAI)
operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'art. 117;
      n) gestione   degli   uffici  provinciali  di  informazione  ed
accoglienza (IAT).