Art. 3. Funzioni delle province 1. La provincia svolge le seguenti funzioni: a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'art. 14; b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici; c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole localita' fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole localita' e' funzionale all'attivita' di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista; d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT); e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione; f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione; g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia; h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi; i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco; l) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi; m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'art. 117; n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).