Art. 36.
Disposizioni   sui  dati  da  esporre  al  pubblico  nelle  strutture
                ricettive soggette a classificazione

    1. E' fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico,
nella zona di ricevimento degli ospiti,:
      a) per  le  strutture  ricettive alberghiere ed extralberghiere
soggette  a  classificazione  una  tabella con i prezzi praticati per
l'anno  solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di
cui all'art. 34.
      b) per  le  strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro
contenente i seguenti dati:
        1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;
        2) la classificazione in stelle;
        3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;
        4) la capacita' ricettiva massima;
        5) copia del listino prezzi in vigore;
        6) l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe;
        7) il regolamento della struttura ricettiva;
        8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
        9) l'indicazione del responsabile in servizio;
        10)  l'autorita'  competente a ricevere gli eventuali reclami
ed i termini previsti dalla presente normativa.
    2.  E'  fatto  obbligo  di esporre, in luogo ben visibile in ogni
camera,  suite,  junior  suite  ed  unita'  abitativa delle strutture
ricettive  alberghiere  ed  in  ogni  camera e unita' abitativa delle
strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta
esclusione  per  le  case  per  ferie, ostelli per la gioventu', case
religiose  di ospitalita', rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed
in  ogni  unita'  abitativa  della  struttura ricettiva all'aperto un
cartellino  contenente  i  dati  di  cui  all'allegato i), aggiornati
all'anno solare in corso.
    3.  La  tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e
2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.
    4.  E'  fatto  obbligo  di  esporre in ogni camera, suite, junior
suite  ed  unita'  abitativa  delle  strutture  ricettive  soggette a
classificazione,  un  apposito  cartello  indicante  il  percorso  di
emergenza antincendio.
    5.  Il  segno  distintivo,  conforme  al  modello approvato dalla
Regione,  corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla
categoria assegnata deve essere esposto:
      a) all'esterno  e  all'interno  di ciascuna struttura ricettiva
alberghiera;
      b) all'esterno  di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera
soggetta a classificazione;
      c) all'interno  del  riquadro  di  cui  al  comma 1, lettera b)
collocato  nella  zona  di  ricevimento  ospiti di ciascuna struttura
ricettiva all'aperto.