Art. 36. Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione 1. E' fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti,: a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'art. 34. b) per le strutture ricettive all'aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati: 1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva; 2) la classificazione in stelle; 3) i periodi di apertura della struttura ricettiva; 4) la capacita' ricettiva massima; 5) copia del listino prezzi in vigore; 6) l'orario di scadenza giornaliera delle tariffe; 7) il regolamento della struttura ricettiva; 8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati; 9) l'indicazione del responsabile in servizio; 10) l'autorita' competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa. 2. E' fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unita' abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unita' abitativa delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventu', case religiose di ospitalita', rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unita' abitativa della struttura ricettiva all'aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato i), aggiornati all'anno solare in corso. 3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale. 4. E' fatto obbligo di esporre in ogni camera, suite, junior suite ed unita' abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio. 5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto: a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera; b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione; c) all'interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva all'aperto.