Art. 37.
Chiusura,  sospensione  e  cessazione  dell'attivita' delle strutture
                ricettive soggette a classificazione

    1.  Nel  caso di chiusura dell'attivita' per un periodo superiore
agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva e' tenuto
a darne comunicazione al comune.
    2.  Le  strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere
per  ferie per non piu' di sessanta giorni, distribuiti in uno o piu'
periodi  nell'anno solare; possono altresi' chiudere per altri motivi
e  per  non  piu'  di  ulteriori  novanta  giorni nell'arco dell'anno
solare.   In   entrambi   i  casi  e'  fatto  obbligo  di  comunicare
preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia.
    3.  Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture
ricettive ad apertura annuale o stagionale e' autorizzata dal comune,
su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel
caso  di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici
mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.
    4.  La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto
stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall'art. 43, comma 6.
    5.  La chiusura per cessazione dell'attivita' strutture ricettive
e'  comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della
data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per
le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.
    6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti
e  quando  comunque l'attivita' sia ritenuta dannosa o contraria agli
scopi  per  cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarita'
tecnico-amministrative,  il  comune provvede a diffidare la struttura
ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la
regolarizzazione,  decorso  inutilmente  il  quale,  puo' disporre la
chiusura  temporanea  della  struttura per un periodo non superiore a
tre mesi.
    7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
      a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga
in  caso  di  comprovata  necessita',  non  attivi  l'esercizio entro
centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo
quanto  disposto  dal comma 3, ne sospenda l'attivita' per un periodo
superiore a dodici mesi;
      b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore
a  dodici  mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attivita' di
cui al comma 5;
      c) qualora  il titolare della struttura ricettiva alla scadenza
della  sospensione  di  cui  al  comma  6  non abbia ottemperato alle
prescrizioni previste;
      d) qualora  vengano  meno i requisiti soggettivi previsti dalla
legge  per  l'esercizio  della  relativa  attivita'  e in presenza di
rifiuto  di  accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del
gestore;
      e) nelle  ipotesi  previste dall'art. 100 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modifiche;
      f) in caso di reiterato comportamento di cui all'art. 43, comma
7.
    8.  Ogni  provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente
articolo deve essere comunicato alla provincia.