Art. 37. Chiusura, sospensione e cessazione dell'attivita' delle strutture ricettive soggette a classificazione 1. Nel caso di chiusura dell'attivita' per un periodo superiore agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva e' tenuto a darne comunicazione al comune. 2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non piu' di sessanta giorni, distribuiti in uno o piu' periodi nell'anno solare; possono altresi' chiudere per altri motivi e per non piu' di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi e' fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale e' autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze. 4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 43, comma 6. 5. La chiusura per cessazione dell'attivita' strutture ricettive e' comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento. 6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attivita' sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarita' tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, puo' disporre la chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre mesi. 7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive: a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attivita' di cui al comma 5; c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste; d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio della relativa attivita' e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore; e) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche; f) in caso di reiterato comportamento di cui all'art. 43, comma 7. 8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla provincia.