Art. 39.
               Registrazione delle persone alloggiate

    1.  I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente
legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento
degli  ospiti  ai  fini  delle  rilevazioni  statistiche  secondo  le
disposizioni  emanate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
dalla struttura regionale di statistica.