Art. 43.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie

    1.   L'esercizio  di  una  attivita'  ricettiva,  anche  in  modo
occasionale,   senza   autorizzazione,   e'   soggetta   a   sanzione
amministrativa  da  euro  1.000,00  a  euro  5.000,00 e all'immediata
chiusura dell'esercizio.
    2.    L'inosservanza    delle    disposizioni   in   materia   di
classificazione,  da  parte  delle  strutture ricettive soggette alla
stessa,  comporta  la  sanzione  amministrativa da euro 250,00 a euro
1.500,00;  nel  caso  di  perdurare  della  inosservanza,  il  comune
provvede alla sospensione della attivita' previa diffida.
    3.  La  mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al
pubblico   dell'autorizzazione  o  delle  tabelle  prezzi  aggiornate
comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.
    4.  La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del
segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la
mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini
relativi   alla   pubblicita'   dei   prezzi,  comporta  la  sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.
    5.  La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del
cartello  indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la
sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
    6.  La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto
previsto  in  materia  di chiusura dall'art. 37, comporta la sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
    7.  L'attribuzione  alla propria struttura ricettiva con scritti,
stampati    ovvero   pubblicamente   con   ogni   altro   mezzo,   di
un'attrezzatura   non  corrispondente  a  quella  autorizzata  o  una
denominazione  o  una classificazione diversa da quella approvata, e'
soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.
    8.  La  mancata  presentazione da parte delle strutture ricettive
dei  moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
    9.  L'applicazione  di  prezzi  difformi  da quelli comunicati da
parte   delle   strutture   ricettive,   e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
    10.  La  dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive,
escluse  le  strutture  ricettive  all'aperto,  di un numero di posti
letto  superiore  a  quello  autorizzato  e'  soggetta a una sanzione
amministrativa  da  euro  50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in
piu'.
    11.  La  mancata  osservanza  da  parte delle strutture ricettive
alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza
del cliente, e' soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00
a euro 150,00.
    12.  La  mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini
statistici  da  parte  delle strutture ricettive comporta la sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
    13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto,
di  un  numero  di persone superiore alla capacita' ricettiva massima
autorizzata  e' soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00
per ogni persona e ogni giorno in piu'.
    14.  Le  sanzioni  di  cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11, e 13 sono
comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute
dallo stesso ente.
    15.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  2,  4,  7, 8, 9 e 12, sono
comminate  dalla  provincia  competente  e  le  somme introitate sono
trattenute  dallo  stesso ente e destinate alle funzioni conferite in
materia di turismo.