Art. 43. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. L'esercizio di una attivita' ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, e' soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attivita' previa diffida. 3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00. 4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla pubblicita' dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00. 5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00. 6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia di chiusura dall'art. 37, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00. 7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, e' soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00. 8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. 9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00. 10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato e' soggetta a una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in piu'. 11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, e' soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00. 12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacita' ricettiva massima autorizzata e' soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in piu'. 14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11, e 13 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. 15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.