Art. 44.
                 Aree attrezzate di sosta temporanea

    1.  I  comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan,
autocaravan,  camper  e  simili mezzi mobili di pernottamento e al di
fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge
possono  istituire  aree  attrezzate,  riservate  esclusivamente alla
sosta  temporanea  e  al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente
con  i  loro  strumenti  urbanistici.  Le predette aree, nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  185,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 "Nuovo codice della strada" e
successive modificazioni e all'Art. 378 del regolamento di esecuzione
e  di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
495  del  16  dicembre  1992 e successive modificazioni devono essere
dotate di:
      a) pozzetto di scarico autopulente;
      b) erogatore di acqua potabile;
      c) adeguato sistema di illuminazione;
      d) contenitori   per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
effettuata nel territorio comunale.
    2.  L'area  di  sosta  deve essere opportunamente dimensionata in
relazione  al  minor  impatto  ambientale  possibile e piantumata con
siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore
al  venti  per  cento  e  l'area  va  indicata  con  apposito segnale
stradale.
    3.  La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente
alla  sosta  temporanea  e  al  parcheggio e' permessa per un periodo
massimo di quarantotto ore consecutive.
    4.  I  comuni  provvedono  alla  gestione  delle  aree  di cui al
presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.
    5.   La  Regione  per  la  realizzazione  delle  aree  attrezzate
riservate  esclusivamente  alla  sosta temporanea ed al parcheggio di
mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni.
    6.   La  giunta  regionale  per  la  concessione  dei  contributi
stabilisce  criteri  e priorita' ai fini di realizzare un'equilibrata
dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.
    7.  I  contributi di cui al presente articolo sono concessi nella
misura   massima   del  cinquanta  per  cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino
al limite massimo di euro 15.000,00.