Art. 45. Funzioni della Regione 1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformita' alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 "disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime". 2. Alla Regione spettano le funzioni di: a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale; b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalita' turistico-ricreativa; c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalita' turistico-ricreativa; d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico; e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni; f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.