Art. 45.
                       Funzioni della Regione

    1.   La   Regione   disciplina   le  funzioni  amministrative  in
conformita'  alle  disposizioni  del  Codice  della  navigazione, del
relativo  regolamento  di  esecuzione  e  del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n.  400,  convertito  con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993,  n. 494 "disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime".
    2. Alla Regione spettano le funzioni di:
      a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
      b) raccolta   sistematica,   catalogazione,   archiviazione   e
numerazione  dei  dati,  informazioni  e grafici sull'uso del demanio
marittimo a finalita' turistico-ricreativa;
      c) formazione  del  catasto  del  demanio marittimo a finalita'
turistico-ricreativa;
      d) monitoraggio  delle  opere  realizzate e di quelle ammesse a
finanziamento pubblico;
      e) verifica  dello  stato  di  attuazione  della programmazione
regionale da parte dei comuni;
      f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e
controllo di competenza.