Art. 46.
                         Funzioni dei comuni

    1.  Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali
marittime,  e' trasferita la funzione amministrativa per il rilascio,
il  rinnovo  e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali
marittime,  in  conformita' alle leggi dello Stato e della Regione ed
ai  contenuti  del  piano  regionale  di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo.
    2.  I  comuni  trasmettono  alla Regione, entro il 28 febbraio di
ogni  anno,  una  relazione  sull'attivita'  svolta in relazione alle
funzioni  esercitate  relative all'anno precedente allegando l'elenco
aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.
    3.  I  comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla
giunta regionale, che ne fissa anche le modalita' di trasmissione.