Art. 46. Funzioni dei comuni 1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, e' trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformita' alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico. 3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla giunta regionale, che ne fissa anche le modalita' di trasmissione.