Art. 50.
                         Deposito cauzionale

    1.  I  concessionari,  a  garanzia dell'osservanza degli obblighi
assunti   con   la   concessione,   provvedono  a  stipulare  polizza
fideiussoria  per  un  importo  pari  al  doppio  del canone annuo da
effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.