Art. 51.
                  Esecuzione delle opere, vigilanza

    1.  Dopo  il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette
il  concessionario  nel possesso. dei beni oggetto della concessione.
La consegna risulta da processo verbale.
    2. Il rilascio della concessione non e' sostitutivo di altri atti
autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.
    3.  L'esecuzione  delle  opere  e'  soggetta alla vigilanza ed al
collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta
giorni   dalla  richiesta.  Trascorso  inutilmente  tale  termine  al
collaudo   puo'  provvedere  l'ufficio  regionale  del  genio  civile
addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.