Art. 51. Esecuzione delle opere, vigilanza 1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso. dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale. 2. Il rilascio della concessione non e' sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa. 3. L'esecuzione delle opere e' soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo puo' provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.