Art. 54.
                Concorso e rinnovo delle concessioni

    1.  In  sede  di  concorso  di  domande  di  nuove concessioni si
applicano  i  criteri e le disposizioni di cui all'art. 37 del codice
della  navigazione  cosi'  come  modificato dall'art. 2 della legge 4
dicembre 1993, n. 494.
    2.  Le  concessioni  hanno  durata  di sei anni. Alla scadenza si
rinnovano  automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente
ad  ogni  scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 42, comma 2,
del codice della navigazione.
    3.  I comuni adottano tutti i mezzi e gli strumenti piu' idonei a
dare  adeguata  pubblicita'  alla  legge  regionale avuto particolare
riguardo  agli obblighi che ne derivano per i titolari di concessioni
demaniali.