Art. 54. Concorso e rinnovo delle concessioni 1. In sede di concorso di domande di nuove concessioni si applicano i criteri e le disposizioni di cui all'art. 37 del codice della navigazione cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2. Le concessioni hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 42, comma 2, del codice della navigazione. 3. I comuni adottano tutti i mezzi e gli strumenti piu' idonei a dare adeguata pubblicita' alla legge regionale avuto particolare riguardo agli obblighi che ne derivano per i titolari di concessioni demaniali.