Art. 57.
                        Stabilimenti balneari

    1.  Sono  stabilimenti  balneari  le  strutture attrezzate per la
balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.
    2.  Gli  stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o
di  facile  rimozione,  come  spogliatoi,  cabine  e capanne. Possono
essere  altresi'  dotati  di  altri  impianti  e  attrezzature per la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  per  l'esercizio delle
attivita'  connesse  alla  balneazione, quali le attivita' sportive e
per    la   ricreazione,   purche'   in   possesso   delle   relative
autorizzazioni.