Art. 57. Stabilimenti balneari 1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini. 2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresi' dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attivita' connesse alla balneazione, quali le attivita' sportive e per la ricreazione, purche' in possesso delle relative autorizzazioni.