Art. 58. G e s t i o n e 1. Chi intende esercitare l'attivita' di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo la procedura di cui all'art. 48, deve effettuare la denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. 2. La denuncia e' presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attivita', su modulo approvato dalla giunta regionale indicante l'ubicazione della struttura, la capacita' ricettiva, il periodo di apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.