Art. 58.
                          G e s t i o n e

    1.  Chi  intende esercitare l'attivita' di stabilimento balneare,
oltre   a  conseguire  l'eventuale  concessione  dell'area  demaniale
rilasciata  secondo  la procedura di cui all'art. 48, deve effettuare
la  denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7
agosto   1990,  n.  241  "nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
successive modificazioni.
    2.  La  denuncia  e' presentata al comune ove ha sede l'esercizio
dell'attivita',  su modulo approvato dalla giunta regionale indicante
l'ubicazione  della  struttura, la capacita' ricettiva, il periodo di
apertura  e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da
parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.