Art. 59.
                        Disciplina dei prezzi

    1. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano,
al  comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA,
che intendono applicare.
    2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo
fornito   dal   comune  su  modello  regionale,  contenente  altresi'
l'indicazione  delle  attrezzature,  deve  essere inviata entro il 10
ottobre  di  ogni  anno,  con  validita'  dal  10  gennaio  dell'anno
successivo.
    3.  Il  comune,  nei  trenta  giorni successivi alla scadenza del
termine  di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica
delle  comunicazioni  pervenute.  Una  copia  della  comunicazione e'
inviata  alla Regione ed una copia all'Ente nazionale italiano per il
turismo.
    4.  Nel  caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo
prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
    5.  La  mancata  o  incompleta  comunicazione  entro  il  termine
previsto, comporta l'impossibilita' di applicare i prezzi superiori a
quelli  indicati  nell'ultima  regolare comunicazione e l'irrogazione
della sanzione prevista dall'art. 60, comma 2.
    6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la
comunicazione  dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla
comunicazione di inizio attivita'.
    7.  E fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico,
nella  zona  di  ricevimento,  una  tabella  con  i  prezzi  conformi
all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.