Art. 59. Disciplina dei prezzi 1. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare. 2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente altresi' l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 10 ottobre di ogni anno, con validita' dal 10 gennaio dell'anno successivo. 3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione e' inviata alla Regione ed una copia all'Ente nazionale italiano per il turismo. 4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. 5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilita' di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 60, comma 2. 6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attivita'. 7. E fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.