Art. 63.
                       Attivita' delle agenzie

    1.  Le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  esercitano attivita' di
produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei
predetti  servizi  o  anche  entrambe  le  attivita',  ivi compresi i
compiti  di  assistenza  e  di accoglienza ai turisti, secondo quanto
previsto  dalla  convenzione  internazionale relativa al contratto di
viaggio  (CCV),  di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche'
dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 111 "attuazione della
direttiva  90/314/CEE  concernente  i viaggi, le vacanze e i circuiti
tutto compreso".
    2.  In  particolare  rientrano  nell'attivita'  delle  agenzie di
viaggio e turismo:
      a) la  vendita  di  biglietti  per qualsiasi mezzo di trasporto
terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte
le forme d'uso;
      b) la  prenotazione  di  posti  nelle carrozze ferroviarie e in
ogni altro mezzo di trasporto;
      c) la  vendita  di biglietti di passaggio e di cabine per conto
di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
      d) la  vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali
o estere di navigazione aerea;
      e) l'organizzazione  di  viaggi  isolati  o  in  comitiva  e di
crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
      f) l'organizzazione  di escursioni con o senza accompagnamento,
per la visita della citta' e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
      g) l'esercizio  delle  funzioni  di accompagnatore turistico da
parte  del  titolare o del legale rappresentante purche' qualificato,
del  direttore  tecnico  e  dei  dipendenti qualificati dell'agenzia,
esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
      h) la   spedizione   e   il  ritiro  di  bagagli  per  conto  e
nell'interesse dei propri clienti;
      i) l'emissione  di  propri ordinativi per alberghi e vendita di
buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
      l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per
viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da
istituti  bancari  e  cambio di valute, in quanto attinenti a servizi
turistici  e  sempre  che  il titolare dell'azienda abbia ottenuto le
prescritte autorizzazioni;
      m) il  rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di
viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
      n) il servizio di informazioni in materia turistica;
      o) la  diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda
e vendita di guide, orari e simili;
      p) la  fornitura  di speciali prestazioni, purche' di interesse
turistico  anche  indiretto  quali  visti  consolari  sui passaporti,
vendita  di  biglietti  teatrali  o  per  manifestazioni  di pubblico
interesse o convegni, simposi o lotterie;
      q) organizzazioni di attivita' congressuali;
      r) ogni  altra  forma  di  prestazione turistica a servizio dei
clienti.