Art. 66. Autorizzazione all'apertura di agenzia 1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non puo', in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o Regione italiani. 2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve: a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 71; b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuita' ed esclusivita', specificando le modalita' di assunzione e il tipo di contratto previsto; c) produrre un documento da cui risulta la disponibilita' dei locali e copia del relativo certificato di agibilita'. 3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade. 4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade. 5. L'autorizzazione ha validita' di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.