Art. 66.
               Autorizzazione all'apertura di agenzia

    1.  A  seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione
la  provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o
simile  ad  altre  adottate  da  agenzie gia' operanti sul territorio
nazionale, fermo restando che non puo', in ogni caso, essere adottata
la denominazione di comuni o Regione italiani.
    2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato
al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
      a) trasmettere  copia  della  polizza assicurativa stipulata ai
sensi dell'art. 71;
      b) trasmettere  una  dichiarazione  che assicura la prestazione
del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuita' ed
esclusivita',  specificando  le  modalita' di assunzione e il tipo di
contratto previsto;
      c) produrre  un  documento da cui risulta la disponibilita' dei
locali e copia del relativo certificato di agibilita'.
    3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  2  senza  che  il
richiedente   l'autorizzazione  abbia  ottemperato  agli  adempimenti
previsti, la domanda di autorizzazione decade.
    4.  La  provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e
2,  rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di
viaggio  e  turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla
data  del  rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali,
l'autorizzazione decade.
    5.  L'autorizzazione  ha  validita'  di  un  anno  e  si  rinnova
tacitamente di anno in anno.