Art. 71.
                      Obbligo di assicurazione

    1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio
e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore
a  due  milioni  di  euro  e comunque congruo, a garanzia dell'esatto
adempimento  degli  obblighi assunti verso i clienti con il contratto
di  viaggio  in  relazione  al costo complessivo dei servizi offerti,
ferme  restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione
internazionale   di  cui  alla  legge  n.  1084/1977  e  dal  decreto
legislativo n. 111/1995.
    2.   L'agenzia   deve   inviare,   annualmente,   alla  provincia
territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento del premio.
    3.  La  sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata
in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza,  comporta la
assunzione  di  ordinanza  di  immediata chiusura dell'esercizio e la
pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.