Art. 71. Obbligo di assicurazione 1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995. 2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio. 3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.