Art. 73. Cessazione dell'attivita' 1. La cessazione dell'attivita' puo' avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.