Art. 73.
                      Cessazione dell'attivita'

    1.   La  cessazione  dell'attivita'  puo'  avvenire  prima  della
scadenza  del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si
tratti   di   cause  di  forza  maggiore  e  imprevedibili,  mediante
comunicazione  alla  provincia o per chiusura dell'esercizio disposta
dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.