Art. 8. Concessione dei contributi 1. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi e le modalita' di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti. 2. La giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'art. 15, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalita' ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, n. L 10. 3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.