Art. 8.
                     Concessione dei contributi

    1.   La   giunta  regionale  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  determina,  con  provvedimento  di  durata triennale, le
tipologie  di  spesa  ammissibili,  le  modalita'  di  concessione ed
erogazione  dei  contributi  e le modalita' di revoca dei contributi,
maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.
    2.  La  giunta  regionale, nell'ambito della previsione del piano
annuale  di  cui all'art. 15, provvede alla concessione di contributi
alle   strutture   associate   di   promozione   turistica,   per  il
conseguimento   delle  finalita'  ivi  previste.  I  contributi  sono
erogabili  nella  misura  massima del cinquanta per cento della spesa
ritenuta   ammissibile  e  comunque,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria  sul  de  minimis  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della  commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U.C.E. del
13 gennaio 2001, n. L 10.
    3.  I  contributi  previsti  sono cumulabili con altri contributi
eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.