Art. 80.
                             Le sanzioni

    1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attivita' di cui all'art.
63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto
dall'Art.  64  e'  soggetto  a  una  sanzione  amministrativa da euro
5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata
chiusura  dell'esercizio;  la  sanzione  pecuniaria e' raddoppiata in
caso di recidiva.
    2.  La  violazione delle condizioni autorizzative o la violazione
delle  norme  di  cui  all'art.  68,  comporta,  previa  diffida,  la
sospensione  di  cui  all'art. 72, comma 1 lettera b), disposta dalla
provincia,  qualora  decorra  inutilmente  il  termine  assegnato, di
durata  non  superiore  a  trenta giorni, per la regolarizzazione. In
caso  di  perdurante  inosservanza  delle  condizioni autorizzative o
delle  disposizioni  di  cui  all'Art. 68, la provincia provvede alla
assunzione  di  ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla
pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.
    3.  La  formulazione  di programmi di viaggio in violazione delle
disposizioni  di cui all'art. 69 comporta una sanzione amministrativa
da euro 500,00 a euro 1.500,00.
    4.  L'attribuzione,  con  qualsiasi  mezzo  di comunicazione,alla
propria  agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da
parte del titolare, e' soggetta a una sanzione amministrativa da euro
500,00 a euro 2.000,00.
    5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della
comunicazione  di  inizio  attivita'  di  cui all'art. 67 comporta il
pagamento  della  sanzione  amministrativa  da  euro  200,00  a  euro
1.000,00.
    6.  L'esercizio  da parte delle associazioni e degli organismi di
cui  all'art.  64, commi 1, 3 e 4 delle attivita' in difformita' alle
prescrizioni di cui all'art. 64 e, limitatamente alle associazioni di
cui all'art. 64 comma 1, in difformita' alle prescrizioni di cui agli
articoli  69  e  75  e'  soggetta  a  sanzione amministrativa da euro
5.000,00 a euro 15.000,00.
    7.  Il  mancato  pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie di cui al
presente articolo comporta:
      a) per  le  agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 63, la
sospensione  della  autorizzazione  per  un  periodo  non inferiore a
centottanta  giorni  decorsi  i  quali  si provvede alla pronuncia di
decadenza della autorizzazione;
      b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 64,
comma  1,  la  sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui
all'art. 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.
    8.  Le  sanzioni  sono  comminate  dalla  provincia  e  le  somme
introitate  sono  trattenute  dallo stesso ente per l'esercizio delle
funzioni trasferite in materia di turismo.