Art. 80. Le sanzioni 1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attivita' di cui all'art. 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'Art. 64 e' soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria e' raddoppiata in caso di recidiva. 2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'art. 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'art. 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'Art. 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione. 3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'art. 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. 4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione,alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, e' soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00. 5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attivita' di cui all'art. 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00. 6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 64, commi 1, 3 e 4 delle attivita' in difformita' alle prescrizioni di cui all'art. 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'art. 64 comma 1, in difformita' alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 e' soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. 7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo comporta: a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione; b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni. 8. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.