Art. 81. I reclami 1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 64, che riscontrino irregolarita' nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata. 2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni. 3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, da corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.