Art. 81.
                             I reclami

    1.  I  clienti  delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle
associazioni  e  degli  organismi di cui all'art. 64, che riscontrino
irregolarita'  nelle  prestazioni pattuite, possono presentare, entro
trenta  giorni  dal  rientro  dal  viaggio,  documentato reclamo alla
provincia,    inviandone    contemporaneamente    copia   all'agenzia
interessata.
    2.  La  provincia,  nei  successivi  trenta  giorni,  assegna  al
titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e
degli  organismi  di  cui  all'art. 64 un ulteriore termine di trenta
giorni per presentare eventuali osservazioni.
    3.  La  provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, da
corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui
all'art.  80  e  comunica  ai  soggetti interessati le determinazioni
assunte.