Art. 84. Competenze dei comuni 1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attivita' professionale, rilasciano la licenza avente validita' sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica. 2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validita' sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, cosi' come individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 82, comma 4. 3. Il contenuto della licenza e le modalita' di rilascio sono definite nell'allegato t).