Art. 84.
                        Competenze dei comuni

    1.  I  comuni  capoluogo  della  provincia, nel cui territorio si
svolge  la  attivita'  professionale,  rilasciano  la  licenza avente
validita'   sul   territorio   provinciale   per   l'esercizio  della
professione di guida turistica.
    2.   I   comuni   di   residenza   rilasciano,   subordinatamente
all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale
di  appartenenza,  la licenza avente validita' sull'intero territorio
regionale,   per  l'esercizio  delle  professioni  di  accompagnatore
turistico,  animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue
articolazioni, cosi' come individuate dalla giunta regionale ai sensi
dell'art. 82, comma 4.
    3.  Il  contenuto  della  licenza e le modalita' di rilascio sono
definite nell'allegato t).