Art. 89. Reclami e vigilanza 1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarita' nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia. 2. La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni. 3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche e' esercitata dal comune competente per territorio.