Art. 89.
                         Reclami e vigilanza

    1.    I    clienti    delle   guide   turistiche,   delle   guide
naturalistico-ambientali,  degli accompagnatori turistici e animatori
turistici,  che riscontrino irregolarita' nelle prestazioni pattuite,
possono  presentare,  entro  trenta  giorni  dall'evento, documentato
reclamo alla provincia.
    2.  La  provincia,  sentito  il titolare della licenza decide sul
reclamo entro sessanta giorni.
    3.  Qualora  il  reclamo  risulti  fondato, la guida, animatore o
accompagnatore   e'   soggetto   al   pagamento   di   una   sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
    4.  La  vigilanza  sull'osservanza  delle norme sulle professioni
turistiche e' esercitata dal comune competente per territorio.