Art. 9. Principi generali 1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, riconosce alle associazioni pro-loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle localita' ove sorgono e di promozione dell'attivita' turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in: a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della localita'; b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la localita' e a migliorare le condizioni generali di soggiorno; c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; d) attivita' di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'art. 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori; e) attivita' ricreative.