Art. 9.
                          Principi generali

    1.  La  Regione,  nel  quadro  della  valorizzazione  turistica e
culturale  del  Veneto, riconosce alle associazioni pro-loco il ruolo
di  strumenti  di base per la tutela dei valori naturali, artistici e
culturali  delle localita' ove sorgono e di promozione dell'attivita'
turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:
      a) iniziative  rivolte  a favorire la valorizzazione turistica,
culturale   e  di  salvaguardia  del  patrimonio  storico  culturale,
folcloristico e ambientale della localita';
      b) iniziative  rivolte ad attrarre il movimento turistico verso
la localita' e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
      c) iniziative  idonee  a favorire, attraverso la partecipazione
popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
      d) attivita'   di   assistenza  e  informazione  turistica  nel
rispetto  dell'art.  20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con
le associazioni dei consumatori;
      e) attivita' ricreative.