Art. 90. Inapplicabilita' 1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attivita' di cui all'art. 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro. 2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresi' nei confronti degli insegnanti che svolgono le attivita' di cui all'art. 82 a favore dei loro alunni. 3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attivita' di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni pro-loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle pro-loco stesse nelle localita' di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate cosi' come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.