Art. 90.
                          Inapplicabilita'

    1.  Le  disposizioni  relative alle professioni turistiche non si
applicano  nei  confronti  di coloro che svolgono le attivita' di cui
all'art.  82  in  modo  occasionale  a favore dei soci e assistiti di
associazioni   che   operano  per  finalita'  ricreative,  culturali,
religiose o sociali, senza scopo di lucro.
    2.  Le  disposizioni  relative alle professioni turistiche non si
applicano  altresi'  nei  confronti  degli insegnanti che svolgono le
attivita' di cui all'art. 82 a favore dei loro alunni.
    3.  Le  disposizioni  relative alle professioni turistiche non si
applicano  oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2
anche  alle  attivita'  di semplice accompagnamento di visitatori per
conto   delle   associazioni   pro-loco   svolte   occasionalmente  e
gratuitamente  da  soggetti  appartenenti  alle pro-loco stesse nelle
localita'  di  competenza  delle medesime e con esclusione dei comuni
nei  quali  si  trovano  i  siti  che  possono  essere  illustrati ai
visitatori  solo  da  guide  specializzate cosi' come individuati dal
decreto  del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.