Art. 92. Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative 1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza scopo di lucro gia' iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", sono tenuti a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'art. 72.