Art. 92.
  Norma transitoria in materia di adeguamento polizze assicurative

    1.  Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi
senza  scopo  di  lucro  gia'  iscritti  rispettivamente agli elenchi
provinciali  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo  e  agli elenchi
speciali  degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro
di  cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 30 dicembre 1997, n.
44  "Nuove  norme  sulle  agenzie  di viaggio e turismo e sugli altri
organismi   operanti   nella   materia",  sono  tenuti  a  provvedere
all'adeguamento  del  massimale  delle polizze assicurative ai limiti
previsti  nella  presente  legge  entro  il termine di novanta giorni
dalla  sua  entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta
per  le  agenzie di viaggio e turismo la chiusura dell'esercizio fino
all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'art. 72.