Art. 94.
                      Modifiche degli allegati

    1.  Gli  allegati  di  cui  al  presente  titolo  possono  essere
modificati con delibera della giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare.
    2.  Gli  allegati  di  cui  al  capo  secondo del presente titolo
possono essere modificati anche su proposta dei comuni.