Art. 99. Ripartizione delle risorse 1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi diritto, con le modalita' di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra: a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, identificati secondo i criteri di cui al comma 2; b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3; c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'art. 106; d) i progetti di interesse regionale previsti dall'art. 106; e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'art. 107. 2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attivita' alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste. 3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attivita', alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.