Art. 99.
                     Ripartizione delle risorse

    1.  Le  risorse  finanziarie  sono  ripartite annualmente tra gli
aventi  diritto, con le modalita' di cui agli articoli 103, 106 e 107
tra:
      a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti,
identificati secondo i criteri di cui al comma 2;
      b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da
riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;
      c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'art. 106;
      d) i progetti di interesse regionale previsti dall'art. 106;
      e) i  fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'art.
107.
    2.  Per  strutture ricettive e servizi complementari esistenti di
cui   al  comma  1,  lettera  a),  si  intendono  quelle  oggetto  di
classificazione  o  autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' alla
data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.
    3.  Per  strutture  ricettive  e servizi complementari nuovi o da
riattivare  di  cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi
di  classificazione  o  autorizzazione  all'esercizio dell'attivita',
alla   data  di  presentazione  della  domanda  per  le  agevolazioni
previste.