Art. 10.
                              Collaudo
    1.  L'organo  di collaudo e' nominato in conformita' alla vigente
legislazione   regionale,  dal  presidente  della  giunta  regionale,
nell'ambito  dell'elenco  regionale  dei  collaudatori; a tal fine il
dirigente  della  struttura  competente  per  materia  che  programma
l'intervento   richiede,  divenuto  esecutivo  il  provvedimento  che
dispone  il  finanziamento  dell'intervento, la nomina dell'organo di
collaudo,   sia   ai   fini   tecnico-amministrativi  che  statici  e
funzionali, ove previsto.
    2.  Il  collaudo  dei  lavori  di importo non eccedente la soglia
determinata  dalla  legislazione  regionale vigente e' sostituito dal
certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  dal  direttore dei
lavori.
    3.  Il collaudo dei lavori e delle opere di competenza regionale,
affidato  a personale dell'amministrazione, e' compensato nell'ambito
dell'incentivo di cui al presente regolamento.
    4.   Per   l'espletamento   delle   attivita'  di  competenza  il
collaudatore   individua   i  propri  collaboratori  nell'ambito  del
personale  dell'amministrazione  regionale  e ne da' comunicazione al
responsabile   del   procedimento  e  al  dirigente  della  struttura
competente per materia ai fini dell'attribuzione degli incentivi.