Art. 11. Certificazione dei risultati 1. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attivita' sono considerate ultimate quando siano stati emanati: a) il provvedimento di approvazione del progetto, per l'attivita' di progettazione; b) il provvedimento di approvazione del piano, per l'attivita' di pianificazione; c) il provvedimento di approvazione degli atti di contabilita' finale, per l'attivita' di direzione lavori; d) il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per l'attivita' di collaudo. 2. Successivamente alla emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, per le attivita' di progettazione, o il coordinatore del piano, per le attivita' di pianificazione: a) comunica al segretario dell'area di rispettiva competenza e al dirigente della struttura competente per materia la conclusione delle attivita' e i nominativi dei soggetti che vi hanno effettivamente partecipato, certificando il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del termine fissato nell'ordine di servizio di individuazione del gruppo nonche' del termine fissato dalla vigente normativa per il collaudo; b) propone al segretario dell'area di rispettiva competenza e al dirigente della struttura competente per materia la misura degli incentivi da liquidare. 3. Quando i termini fissati per la conclusione delle attivita' non sono stati rispettati nonche' nel caso previsto all'Art. 2, comma 2, il responsabile del procedimento, ovvero il coordinatore del piano, indica i motivi che hanno determinato il ritardo ovvero la necessita' di ridurre il livello della progettazione, formulando la proposta di modifica degli incentivi da attribuire. 4. Al fine di uniformare l'attivita' delle diverse strutture regionali, e' predisposto uno schema-tipo di liquidazione degli incentivi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.