Art. 11.
                    Certificazione dei risultati
    1.  Ai  fini della liquidazione degli incentivi le attivita' sono
considerate ultimate quando siano stati emanati:
      a) il   provvedimento   di   approvazione   del  progetto,  per
l'attivita' di progettazione;
      b) il  provvedimento di approvazione del piano, per l'attivita'
di pianificazione;
      c) il  provvedimento di approvazione degli atti di contabilita'
finale, per l'attivita' di direzione lavori;
      d) il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, per l'attivita' di collaudo.
    2.  Successivamente  alla  emanazione dei provvedimenti di cui al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento,  per  le attivita' di
progettazione,  o  il  coordinatore  del  piano,  per le attivita' di
pianificazione:
      a) comunica  al segretario dell'area di rispettiva competenza e
al  dirigente  della  struttura competente per materia la conclusione
delle   attivita'   e   i   nominativi  dei  soggetti  che  vi  hanno
effettivamente  partecipato,  certificando  il  raggiungimento  degli
obiettivi  e  il rispetto del termine fissato nell'ordine di servizio
di  individuazione  del  gruppo  nonche'  del  termine  fissato dalla
vigente normativa per il collaudo;
      b) propone  al  segretario dell'area di rispettiva competenza e
al  dirigente  della struttura competente per materia la misura degli
incentivi da liquidare.
    3.  Quando  i  termini fissati per la conclusione delle attivita'
non sono stati rispettati nonche' nel caso previsto all'Art. 2, comma
2,  il  responsabile  del  procedimento,  ovvero  il coordinatore del
piano,  indica  i  motivi  che hanno determinato il ritardo ovvero la
necessita'  di  ridurre il livello della progettazione, formulando la
proposta di modifica degli incentivi da attribuire.
    4.  Al  fine  di  uniformare  l'attivita' delle diverse strutture
regionali,  e'  predisposto  uno  schema-tipo  di  liquidazione degli
incentivi entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.