Art. 12. Liquidazione degli incentivi 1. A conclusione di ciascuna delle attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, il dirigente della struttura competente per materia, sulla base delle comunicazioni del responsabile del procedimento o del coordinatore del piano, e previo assenso del segretario dell'area di rispettiva competenza, dispone la liquidazione degli incentivi, la trasmette alla struttura competente per la ragioneria e successivamente alla struttura competente per le risorse umane, al fine dell'erogazione degli incentivi. 2. Gli incentivi sono liquidati con le seguenti modalita': a) attivita' di pianificazione: e' corrisposto il 50% successi-vamente all'adozione del piano e il restante 50% successivamente all'approvazione dello stesso; b) attivita' di progettazione: e' corrisposto il 100% successi-vamente all'approvazione del progetto; c) attivita' di direzione lavori: e' corrisposto il 70% successi-vamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e il restante 30% successivamente all'approvazione degli atti di conta-bilita' finale; d) attivita' di collaudo: e' corrisposto il 100% successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. 3. Il compenso per le attivita' svolte dal responsabile del procedimento e dai suoi collaboratori e' sempre dovuto, anche nei casi in cui le attivita' di progettazione, relative alla sicurezza, di direzione lavori, di collaudo, siano in tutto o in parte affidate all'esterno.