Art. 12.
                    Liquidazione degli incentivi
    1.  A  conclusione di ciascuna delle attivita' di cui all'Art. 1,
comma 1,  il  dirigente della struttura competente per materia, sulla
base  delle  comunicazioni  del  responsabile  del procedimento o del
coordinatore  del piano, e previo assenso del segretario dell'area di
rispettiva  competenza,  dispone  la liquidazione degli incentivi, la
trasmette   alla   struttura   competente   per   la   ragioneria   e
successivamente  alla  struttura  competente per le risorse umane, al
fine dell'erogazione degli incentivi.
    2. Gli incentivi sono liquidati con le seguenti modalita':
      a) attivita'   di   pianificazione:   e'   corrisposto  il  50%
successi-vamente   all'adozione   del   piano   e   il  restante  50%
successivamente all'approvazione dello stesso;
      b) attivita'   di   progettazione:   e'   corrisposto  il  100%
successi-vamente all'approvazione del progetto;
      c) attivita'   di  direzione  lavori:  e'  corrisposto  il  70%
successi-vamente  all'emissione  del  certificato  di ultimazione dei
lavori  e il restante 30% successivamente all'approvazione degli atti
di conta-bilita' finale;
      d) attivita'    di    collaudo:    e'   corrisposto   il   100%
successivamente  all'approvazione  del  certificato  di collaudo o di
regolare esecuzione dei lavori.
    3.  Il  compenso  per  le  attivita'  svolte dal responsabile del
procedimento  e  dai  suoi  collaboratori e' sempre dovuto, anche nei
casi  in  cui le attivita' di progettazione, relative alla sicurezza,
di  direzione lavori, di collaudo, siano in tutto o in parte affidate
all'esterno.