Art. 14. Disposizioni finali 1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e sostenute dal gruppo rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici regionali, sia con riguardo al consumo dei materiali, alle utenze, alle riproduzioni e all'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda i compensi previsti nel caso in cui sia necessario recarsi fuori dalla sede del proprio ufficio per lo svolgimento dell'incarico. 2. Per le attivita' per le quali sono attribuiti gli incentivi di cui al presente regolamento, svolte fuori dell'orario ordinario di ufficio, non spetta il pagamento di compensi a titolo di lavoro straordinario. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto. Venezia, 14 ottobre 2002 GALAN