Art. 14.
                         Disposizioni finali
    1.  Le  spese  necessarie  per la produzione e l'esecuzione degli
elaborati  e  sostenute  dal  gruppo rientrano nelle normali spese di
funzionamento degli uffici regionali, sia con riguardo al consumo dei
materiali,  alle  utenze,  alle  riproduzioni  e  all'utilizzo  delle
attrezzature, sia per quanto riguarda i compensi previsti nel caso in
cui  sia  necessario recarsi fuori dalla sede del proprio ufficio per
lo svolgimento dell'incarico.
    2. Per le attivita' per le quali sono attribuiti gli incentivi di
cui  al  presente  regolamento, svolte fuori dell'orario ordinario di
ufficio,  non  spetta  il  pagamento  di  compensi a titolo di lavoro
straordinario.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Veneto.
      Venezia, 14 ottobre 2002
                                GALAN