Art. 2. Attivita' di progettazione 1. I progetti di cui al presente regolamento devono avere, per ciascuno dei livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), le caratteristiche di completezza indicate nella legge regionale in materia di lavori pubblici nonche' nella legge n. 109 del 1994 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti le specifiche categorie di opere determinati dalla richiamata normativa. 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo tecnico consultivo regionale deve esprimere parere favorevole sul progetto. Nel caso in cui non sia possibile l'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali bensi' a sopravvenute esigenze dell'amministrazione regionale, l'erogazione degli incentivi e' disposta sulla base del progetto preliminare o definitivo, approvato ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera a), con una riduzione proporzionale dell'importo attribuibile per il progetto esecutivo, come segue: progetto preliminare riduzione del 70%; progetto definitivo riduzione del 25%. 3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo progettuale per l'attivita' di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, e' stabilita nell'allegato 1 al presente regolamento. 4. Nel caso in cui sia necessaria la collaborazione di consulenti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate al professionista esterno. 5. L'incarico a professionisti esterni all'amministrazione e' affidato: a) dalla giunta regionale, per incarichi di importo superiore a 40.000 euro, in conformita' alla legislazione comunitaria, statale e regionale; b) dal dirigente della struttura competente per materia, per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, sulla base degli elenchi regionali dei professionisti di cui alla D.G.R. n. 19 del 18 gennaio 2002.