Art. 2.
                     Attivita' di progettazione
    1.  I  progetti  di cui al presente regolamento devono avere, per
ciascuno  dei  livelli  di  progettazione  (preliminare,  definitiva,
esecutiva),  le  caratteristiche  di completezza indicate nella legge
regionale  in  materia  di lavori pubblici nonche' nella legge n. 109
del  1994  e  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999,  e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti
le   specifiche  categorie  di  opere  determinati  dalla  richiamata
normativa.
    2.  Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo
tecnico  consultivo  regionale  deve  esprimere parere favorevole sul
progetto.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile l'approvazione del
progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali bensi'
a  sopravvenute esigenze dell'amministrazione regionale, l'erogazione
degli  incentivi  e'  disposta  sulla base del progetto preliminare o
definitivo, approvato ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera a), con
una riduzione proporzionale dell'importo attribuibile per il progetto
esecutivo, come segue:
      progetto preliminare riduzione del 70%;
      progetto definitivo riduzione del 25%.
    3.   La  percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5%
dell'importo   progettuale   per  l'attivita'  di  progettazione,  di
direzione  lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, e'
stabilita nell'allegato 1 al presente regolamento.
    4. Nel caso in cui sia necessaria la collaborazione di consulenti
esterni,  gli  incentivi  sono  corrisposti  nella  misura ridotta in
proporzione alle parti affidate al professionista esterno.
    5.  L'incarico  a  professionisti  esterni all'amministrazione e'
affidato:
      a) dalla giunta regionale, per incarichi di importo superiore a
40.000  euro, in conformita' alla legislazione comunitaria, statale e
regionale;
      b) dal  dirigente  della  struttura competente per materia, per
incarichi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  sulla base degli
elenchi  regionali  dei  professionisti  di cui alla D.G.R. n. 19 del
18 gennaio 2002.