Art. 3.
                     Attivita' di pianificazione
    1.  L'attivita'  di  pianificazione,  comunque denominata, per la
quale  spettano  gli  incentivi,  deve  essere prevista da specifiche
disposizioni  di  legge  statale  o regionale ovvero da provvedimenti
degli  organi  regionali  e attribuita alla competenza della Regione.
Essa    dev'essere    finalizzata   alla   definizione   dell'assetto
territoriale, alla realizzazione di opere e lavori pubblici ovvero al
miglioramento della qualita' dell'ambiente.
    2.  Il  piano  elaborato  ai  fini  del presente regolamento deve
essere  costituito  da  una parte contenente l'analisi dello stato di
fatto, da una parte propositiva e da una parte normativa.
    3.  Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo
tecnico  consultivo  regionale  deve  esprimere parere favorevole sul
piano.
    4.   La   quantificazione  degli  incentivi  per  l'attivita'  di
pianificazione   e'   determinata   dalla  giunta  regionale  con  il
provvedimento di cui all'Art. 1, comma 4, nell'aliquota non superiore
al  30%  della  tariffa  professionale  vigente  per  l'attivita'  di
pianificazione  ovvero,  in  mancanza  di  questa,  sulla  base della
specifica  valutazione  nel caso concreto del tempo necessario per la
redazione del piano.
    5.  Quando  per  l'attivita'  di pianificazione sia necessaria la
collaborazione   di   professionisti   esterni,  gli  incentivi  sono
corrisposti  nella  misura ridotta in proporzione alle parti affidate
agli stessi.
    6.  Nel  caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano
per  motivi  non  dipendenti  da  responsabilita' dei redattori dello
stesso,  gli  incentivi  sono  corrisposti  per intero sulla base del
piano  adottato  dalla  giunta  regionale in conformita' alla vigente
normativa.