Art. 3. Attivita' di pianificazione 1. L'attivita' di pianificazione, comunque denominata, per la quale spettano gli incentivi, deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge statale o regionale ovvero da provvedimenti degli organi regionali e attribuita alla competenza della Regione. Essa dev'essere finalizzata alla definizione dell'assetto territoriale, alla realizzazione di opere e lavori pubblici ovvero al miglioramento della qualita' dell'ambiente. 2. Il piano elaborato ai fini del presente regolamento deve essere costituito da una parte contenente l'analisi dello stato di fatto, da una parte propositiva e da una parte normativa. 3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il competente organo tecnico consultivo regionale deve esprimere parere favorevole sul piano. 4. La quantificazione degli incentivi per l'attivita' di pianificazione e' determinata dalla giunta regionale con il provvedimento di cui all'Art. 1, comma 4, nell'aliquota non superiore al 30% della tariffa professionale vigente per l'attivita' di pianificazione ovvero, in mancanza di questa, sulla base della specifica valutazione nel caso concreto del tempo necessario per la redazione del piano. 5. Quando per l'attivita' di pianificazione sia necessaria la collaborazione di professionisti esterni, gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti affidate agli stessi. 6. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilita' dei redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato dalla giunta regionale in conformita' alla vigente normativa.