Art. 7. Nomina del gruppo di progettazione o di pianificazione 1. Il gruppo e' nominato dal dirigente della struttura competente per materia con proprio decreto da comunicare a tutti gli interessati. 2. Per i progetti di minor rilievo, il gruppo puo' essere costituito da uno o piu' dipendenti dell'amministrazione regionale e piu' attivita' possono essere svolte da un unico dipendente dell'amministrazione stessa. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare: a) le opere e i lavori pubblici da progettare o l'atto di pianificazione da elaborare nonche' il relativo programma di finanziamento; b) gli obiettivi che l'amministrazione regionale vuole raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a); c) il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale e' determinato l'importo dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare; d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attivita' affidate; e) i nominativi di uno o piu' dipendenti dell'amministrazione regionale che formano il gruppo di pianificazione o di progettazione o l'Ufficio di direzione lavori; f) le aliquote da attribuire ai componenti del gruppo sulla base di quanto indicato nell'allegato II al presente regolamento; g) le attivita' da affidare a professionisti esterni all'amministrazione regionale.