Art. 7.
       Nomina del gruppo di progettazione o di pianificazione
    1. Il gruppo e' nominato dal dirigente della struttura competente
per   materia   con   proprio  decreto  da  comunicare  a  tutti  gli
interessati.
    2.  Per  i  progetti  di  minor  rilievo,  il  gruppo puo' essere
costituito  da uno o piu' dipendenti dell'amministrazione regionale e
piu'   attivita'   possono  essere  svolte  da  un  unico  dipendente
dell'amministrazione stessa.
    3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare:
      a) le  opere  e  i  lavori  pubblici  da progettare o l'atto di
pianificazione   da   elaborare  nonche'  il  relativo  programma  di
finanziamento;
      b) gli   obiettivi   che   l'amministrazione   regionale  vuole
raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a);
      c) il  costo  complessivo  delle opere e dei lavori pubblici da
realizzare,   sulla   base   del   quale   e'  determinato  l'importo
dell'incentivo ovvero l'importo della tariffa professionale del piano
da realizzare;
      d) il  termine  entro  il  quale  devono  essere consegnati gli
elaborati oggetto delle attivita' affidate;
      e) i  nominativi  di uno o piu' dipendenti dell'amministrazione
regionale  che formano il gruppo di pianificazione o di progettazione
o l'Ufficio di direzione lavori;
      f) le  aliquote  da  attribuire  ai componenti del gruppo sulla
base di quanto indicato nell'allegato II al presente regolamento;
      g) le   attivita'   da   affidare   a   professionisti  esterni
all'amministrazione regionale.