Art. 8. Composizione del gruppo 1. Il gruppo deve essere formato da personale dell'amministrazione regionale in possesso di capacita' professionali specifiche nonche' di adeguata esperienza, con riguardo al progetto o all'atto di pianificazione da redigere. 2. Nella formazione del gruppo si tiene conto in particolare: a) delle professionalita' richieste dalla vigente normativa; b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori pubblici o degli atti di pianificazione; c) della qualita' ed entita' delle opere e lavori pubblici o dell'atto di pianificazione da realizzare. 3. All'interno del gruppo sono individuate le seguenti figure per la fase di redazione del progetto o del piano: a) coordinatore del piano o progettista delle opere e dei lavori pubblici (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e che determina le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilita' mediante la sottoscrizione degli elaborati); b) collaboratore principale (soggetto che provvede allo sviluppo del progetto o del piano in conformita' alle direttive del progettista o del coordinatore del piano, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali o redigendo singoli elaborati, anche di natura amministrativa); c) collaboratore (soggetto che partecipa allo sviluppo del progetto o del piano e alla redazione dei singoli elaborati, anche di natura amministrativa); d) esecutore (soggetto che provvede alla copiatura, alla riproduzione, alla fascicolazione e all'archiviazione degli elaborati); e) collaboratori specialisti appartenenti al personale dell'amministrazione regionale (tecnici, in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di pianificazione o di progettazione, i quali forniscono un contributo complementare specialistico, necessario alla redazione del piano o del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa responsabilita). 4. Per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cintieri temporanei o mobili", sono individuate le seguenti figure: a) coordinatore per la progettazione (soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 incaricato dei compiti di cui all'Art. 4 dello stesso decreto); b) collaboratori del coordinatore (personale dell'amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).