Art. 8.
                       Composizione del gruppo
    1.    Il    gruppo    deve    essere    formato    da   personale
dell'amministrazione regionale in possesso di capacita' professionali
specifiche nonche' di adeguata esperienza, con riguardo al progetto o
all'atto di pianificazione da redigere.
    2. Nella formazione del gruppo si tiene conto in particolare:
      a) delle professionalita' richieste dalla vigente normativa;
      b) della  specializzazione  e del grado di esperienza acquisiti
nella  specifica  disciplina  e  nella  categoria  di  opere e lavori
pubblici o degli atti di pianificazione;
      c) della  qualita'  ed  entita' delle opere e lavori pubblici o
dell'atto di pianificazione da realizzare.
    3. All'interno del gruppo sono individuate le seguenti figure per
la fase di redazione del progetto o del piano:
      a) coordinatore  del  piano  o  progettista  delle  opere e dei
lavori  pubblici  (tecnico  iscritto al relativo albo professionale o
abilitato  in  base  a  specifiche  previsioni  di  legge,  ai  sensi
dell'Art.  17,  comma 3, della legge n. 109 del 1994, e che determina
le soluzioni progettuali di cui si assume la responsabilita' mediante
la sottoscrizione degli elaborati);
      b) collaboratore   principale   (soggetto   che  provvede  allo
sviluppo  del  progetto o del piano in conformita' alle direttive del
progettista  o  del  coordinatore  del  piano,  sottoscrivendo,  come
collaboratore,  gli  atti  progettuali o redigendo singoli elaborati,
anche di natura amministrativa);
      c) collaboratore  (soggetto  che  partecipa  allo  sviluppo del
progetto o del piano e alla redazione dei singoli elaborati, anche di
natura amministrativa);
      d) esecutore   (soggetto  che  provvede  alla  copiatura,  alla
riproduzione,   alla   fascicolazione   e   all'archiviazione   degli
elaborati);
      e) collaboratori    specialisti   appartenenti   al   personale
dell'amministrazione  regionale  (tecnici,  in  servizio anche presso
strutture  diverse  da  quella  alla  quale  appartiene  il gruppo di
pianificazione  o  di progettazione, i quali forniscono un contributo
complementare  specialistico,  necessario  alla redazione del piano o
del   progetto,   con   sottoscrizione   dell'elaborato   prodotto  e
l'assunzione della relativa responsabilita).
    4. Per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996,  n.  494  "Attuazione  della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cintieri
temporanei o mobili", sono individuate le seguenti figure:
      a) coordinatore  per la progettazione (soggetto in possesso dei
requisiti  di cui all'Art. 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996
incaricato dei compiti di cui all'Art. 4 dello stesso decreto);
      b) collaboratori        del       coordinatore       (personale
dell'amministrazione  regionale  che  presta  la propria opera per la
redazione degli elaborati).