Art. 9. Direzione lavori 1. Per la fase della direzione dei lavori, all'interno del gruppo sono individuate le seguenti figure: a) direttore dei lavori (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge n. l09 del 1994); b) assistenti alla direzione dei lavori (tecnici che svolgono le funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, ai sensi degli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999); c) collaboratori (personale dell'amministrazione che, sotto la responsabilita' dei soggetti di cui alle lettere a) e b), presta la propria opera per la redazione di elaborati e per l'assistenza in cantiere). 2. Per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 494 del 1996, connessi con la fase realizzativa, ai sensi del comma 4 dell'Art. 7 del presente regolamento, sono individuate le seguenti figure: a) coordinatore per l'esecuzione (personale dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, incaricato dei compiti di cui all'Art. 5 dello stesso decreto); b) collaboratori del coordinatore (personale dell'amministrazione regionale che presta la propria opera per la redazione degli elaborati).