Art. 9.
                          Direzione lavori
    1. Per la fase della direzione dei lavori, all'interno del gruppo
sono individuate le seguenti figure:
      a) direttore  dei  lavori  (tecnico  iscritto  al relativo albo
professionale  o  abilitato in base a specifiche previsioni di legge,
ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge n. l09 del 1994);
      b) assistenti  alla  direzione dei lavori (tecnici che svolgono
le  funzioni di direttore operativo o ispettore di cantiere, ai sensi
degli  articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999);
      c) collaboratori  (personale dell'amministrazione che, sotto la
responsabilita'  dei  soggetti di cui alle lettere a) e b), presta la
propria  opera  per  la  redazione di elaborati e per l'assistenza in
cantiere).
    2.  Per  gli  adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 494
del  1996,  connessi  con  la fase realizzativa, ai sensi del comma 4
dell'Art.  7  del  presente regolamento, sono individuate le seguenti
figure:
      a) coordinatore        per        l'esecuzione       (personale
dell'amministrazione  regionale  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'Art.  10  del decreto legislativo n. 494 del 1996, incaricato dei
compiti di cui all'Art. 5 dello stesso decreto);
      b) collaboratori        del       coordinatore       (personale
dell'amministrazione  regionale  che  presta  la propria opera per la
redazione degli elaborati).