Art. 2. 1. I requisiti necessari per essere iscritti all'albo regionale, oltre a quanto disposto dall'Art. 19, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono: a) attivita' svolta o da svolgere nel territorio della Regione Sicilia; b) protezione degli animali come preminente finalita' statutaria, con particolare riguardo agli obiettivi fissati nel primo comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15; c) carattere di continuita' e rilevanza esterna dell'attivita' svolta o che si intende svolgere; d) ordinamento interno dell'associazione che ne garantisca la democraticita'; e) elettivita' e gratuita' delle cariche associative; f) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti; g) obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino il patrimonio, i contributi e le eventuali donazioni ricevute; h) per le associazioni da iscrivere nella sezione A), oltre ai requisiti precedenti, la gestione di rifugi per animali da almeno due anni.