Art. 2.
    1.  I requisiti necessari per essere iscritti all'albo regionale,
oltre  a quanto disposto dall'Art. 19, comma 1, della legge regionale
3 luglio 2000, n. 15, sono:
      a) attivita'  svolta o da svolgere nel territorio della Regione
Sicilia;
      b) protezione   degli   animali   come   preminente   finalita'
statutaria, con particolare riguardo agli obiettivi fissati nel primo
comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
      c) carattere  di continuita' e rilevanza esterna dell'attivita'
svolta o che si intende svolgere;
      d) ordinamento  interno  dell'associazione che ne garantisca la
democraticita';
      e) elettivita' e gratuita' delle cariche associative;
      f)  criteri  di  ammissione ed esclusione degli aderenti e loro
obblighi e diritti;
      g) obbligo  di  formazione  del  bilancio  annuale,  dal  quale
risultino  il  patrimonio,  i  contributi  e  le  eventuali donazioni
ricevute;
      h)  per le associazioni da iscrivere nella sezione A), oltre ai
requisiti precedenti, la gestione di rifugi per animali da almeno due
anni.