Art. 3. 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, le associazioni interessate in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del presente regolamento devono presentare istanza in carta semplice e a firma del legale rappresentante all'assessore regionale per la sanita' allegando: 1 - per l'iscrizione nella sezione A): a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la conformita' dell'associazione ai principi di cui all'Art. 2 del presente regolamento; b) relazione sull'attivita' di gestione del rifugio negli ultimi due anni; c) indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali; d) indicazione di eventuali collaboratori esterni o professionisti della cui opera si avvale l'associazione; e) copia dell'autorizzazione sanitaria del rifugio; f) indicazione dell'entita' delle risorse disponibili e delle attrezzature; 2 - per l'iscrizione nella sezione B): a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la conformita' dell'organizzazione ai principi di cui all'Art. 2 del presente regolamento; b) relazione sulle attivita' svolte; c) indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali; d) indicazione di eventuali collaboratori esterni o professionisti della cui opera si avvale l'associazione; e) indicazione dell'entita' delle risorse disponibili e delle attrezzature. 2. In sede di prima applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale, sezione A), quelle associazioni costituite con atto pubblico che alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale gestiscono rifugi da almeno due anni con attivita' comprovata dalla documentazione di cui al punto 1). 3. L'iscrizione nella sezione A) dell'albo regionale da' diritto a poter accedere ai contributi di cui all'Art. 20, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nei limiti che saranno previsti dal regolamento contemplato dal sesto comma dello stesso Art. 20.