Art. 3.
    1.  Ai  fini  dell'iscrizione all'albo regionale, le associazioni
interessate  in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del presente
regolamento devono presentare istanza in carta semplice e a firma del
legale   rappresentante   all'assessore   regionale  per  la  sanita'
allegando:
      1 - per l'iscrizione nella sezione A):
        a) copia  conforme  dell'atto costitutivo e dello statuto, da
cui  risulti  la  conformita'  dell'associazione  ai  principi di cui
all'Art. 2 del presente regolamento;
        b) relazione  sull'attivita'  di  gestione  del rifugio negli
ultimi due anni;
        c) indicazione  del legale rappresentante e di coloro i quali
rivestono le altre cariche sociali;
        d)   indicazione   di   eventuali   collaboratori  esterni  o
professionisti della cui opera si avvale l'associazione;
        e) copia dell'autorizzazione sanitaria del rifugio;
        f) indicazione dell'entita' delle risorse disponibili e delle
attrezzature;
      2 - per l'iscrizione nella sezione B):
        a) copia  conforme  dell'atto costitutivo e dello statuto, da
cui  risulti  la  conformita'  dell'organizzazione ai principi di cui
all'Art. 2 del presente regolamento;
        b) relazione sulle attivita' svolte;
        c) indicazione  del legale rappresentante e di coloro i quali
rivestono le altre cariche sociali;
        d)   indicazione   di   eventuali   collaboratori  esterni  o
professionisti della cui opera si avvale l'associazione;
        e) indicazione dell'entita' delle risorse disponibili e delle
attrezzature.
      2. In sede di prima applicazione della legge regionale 3 luglio
2000, n. 15, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento  nella  Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia, possono
richiedere   l'iscrizione  all'albo  regionale,  sezione  A),  quelle
associazioni costituite con atto pubblico che alla data di entrata in
vigore della predetta legge regionale gestiscono rifugi da almeno due
anni  con  attivita'  comprovata dalla documentazione di cui al punto
1).
    3.  L'iscrizione nella sezione A) dell'albo regionale da' diritto
a  poter  accedere  ai  contributi di cui all'Art. 20, comma 2, della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nei limiti che saranno previsti
dal regolamento contemplato dal sesto comma dello stesso Art. 20.