Art. 4.
    1.  L'iscrizione  all'albo  regionale  e'  disposta  con  decreto
dell'assessore  regionale  per  la  sanita' a seguito di un'attivita'
istruttoria  tendente  a  verificare  il  possesso  dei requisiti per
l'iscrizione   e   la   regolarita'   della   documentazione  di  cui
rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
    2.  Il  decreto di iscrizione all'albo regionale sara' notificato
all'associazione interessata.