Art. 4. 1. L'iscrizione all'albo regionale e' disposta con decreto dell'assessore regionale per la sanita' a seguito di un'attivita' istruttoria tendente a verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione e la regolarita' della documentazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. 2. Il decreto di iscrizione all'albo regionale sara' notificato all'associazione interessata.