Art. 5.
    1.  Tutte  le  associazioni  iscritte  all'albo  regionale devono
inviare all'assessorato regionale della sanita' entro il 30 aprile di
ogni anno una relazione a firma del legale rappresentante relativa:
      a) al permanere dei requisiti d'iscrizione;
      b) all'attivita' espletata nel precedente anno solare;
      c) alle eventuali modifiche intervenute nello statuto e in seno
agli organi sociali;
      d) alle variazioni della sede legale e sociale.