Art. 5. 1. Tutte le associazioni iscritte all'albo regionale devono inviare all'assessorato regionale della sanita' entro il 30 aprile di ogni anno una relazione a firma del legale rappresentante relativa: a) al permanere dei requisiti d'iscrizione; b) all'attivita' espletata nel precedente anno solare; c) alle eventuali modifiche intervenute nello statuto e in seno agli organi sociali; d) alle variazioni della sede legale e sociale.